mercoledì 26 marzo 2014

Campagna elettorale e diffamazione

Questo post è dedicato a coloro che pensano che la campagna elettorale si possa fare diffamando l'avversario. L'attacco politico è cosa diversa dalla diffamazione!

Ricordo a questi buontemponi politici, antichi e ggggiovani, che la diffamazione è un reato penale, che prevede risarcimenti in sede civile.

Per dare una mano, pubblico di seguito l'articolo del Codice Penale:



Art. 595 Codice Penale. Diffamazione.

Chiunque, ............., comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Quindi prima di aprire bocca e ripetere a pappagallo diffamazioni belle e buone ricordatevi di questo post, potrebbe tornare utile.



2 commenti:

  1. ok tutto, ma se nessuno si sente di testimoniare per paura, tu cosa fai? Se hai una soluzione fammela sapere che anche io sono sotto attacco dai soliti delatori.

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  2. Ne so qualcosa Come so bene cosa dice la sentenza recente della cassazione in merito alla diffamazione su social network.

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